Ordinanza letta all'udienza del 15 ottobre 2024, allegata alla sent. n. 172 del 2024
ORDINANZA
Visti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Siciliana 5 luglio 2023, n. 6 (Disposizioni transitorie sulle elezioni degli organi degli enti di area vasta), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione prima, con ordinanza del 14 febbraio 2024 (reg. ord. n. 51 del 2024).
Rilevato che, con atto depositato l'8 aprile 2024, nel giudizio di legittimità costituzionale è intervenuto F.M. D.
Considerato che F.M. D. ha dedotto di essere intervenuto nel giudizio a quo in data 22 marzo 2024, e dunque in data successiva al promovimento dell'incidente di costituzionalità e alla sospensione del giudizio a quo stesso, sicché non può ritenersi che egli abbia acquisito la qualità di parte in tale giudizio, qualità che lo legittimerebbe alla partecipazione al giudizio costituzionale (sentenze n. 228 del 2022, punto 3.1. del Considerato in diritto, e n. 171 del 2022, punto 2 del Considerato in diritto);
che non sono pertinenti gli argomenti svolti in udienza dall'interveniente relativi alla posizione del soggetto rimasto contumace nel giudizio a quo il quale è certamente già parte in quel giudizio;
che neppure è conferente il riferimento al giudizio per regolamento preventivo di giurisdizione, che non determina necessariamente la sospensione del giudizio principale, rendendo così possibile l'eventuale acquisizione in esso della qualità di parte interveniente;
che, dunque, alla posizione di F.M. D. devono applicarsi i principi che regolano l'intervento nel giudizio in via incidentale di soggetti diversi dalle parti del giudizio a quo;
che, secondo tali principi, l'intervento di soggetti estranei al giudizio principale è ammissibile soltanto quando si tratti di terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (art. 4, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale) (ex plurimis, ordinanze allegate alle sentenze n. 39 e n. 22 del 2024 e n. 206 del 2019), dovendosi ovviamente intendere per "giudizio" il giudizio a quo, e non il giudizio incidentale di legittimità costituzionale;
che nel giudizio a quo si controverte della legittimità di plurimi decreti del Presidente della Regione Siciliana, di nomina o proroga del Commissario per il libero Consorzio comunale di Enna: thema disputandum rispetto al quale non si configura un interesse "immediato e diretto" in capo a F.M. D., il quale peraltro è iscritto nelle liste elettorali di Aci Castello, Comune appartenente all'ambito territoriale della Città metropolitana di Catania e non del libero Consorzio comunale di Enna;
che neppure è sufficiente a legittimare l'intervento di F.M. D. la qualità di cittadino iscritto nelle liste elettorali siciliane, come tale «interessato alla conformazione delle strutture istituzionali in cui si esprime il circuito della rappresentanza e della responsabilità politica in tutti i livelli di governo, a partire da quello locale», posto che tale status non è differente rispetto a quello di tutti gli altri cittadini elettori siciliani;
che non possono trarsi elementi di segno contrario dalla sentenza n. 1 del 2014 di questa Corte, richiamata da F.M. D., atteso che, in tale pronuncia, il carattere fondamentale del diritto di voto e l'esigenza di riconoscere il sindacato di questa Corte anche sulle leggi in materia elettorale, sì da evitare di creare «una zona franca nel sistema di giustizia costituzionale», sono richiamati al fine di valutare la rilevanza di questioni di legittimità costituzionale formulate dal giudice rimettente su leggi siffatte, e non già l'ammissibilità dell'intervento innanzi a questa Corte di soggetti terzi, i quali non potrebbero comunque introdurre autonome questioni di legittimità costituzionale né ampliare il perimetro di quelle sollevate dal giudice a quo;
che neppure fonda la legittimazione di F.M. D. l'avere instaurato, con ricorso di accertamento del proprio diritto di partecipare alla costituzione dell'organo di vertice della Città metropolitana di Catania, il giudizio nell'ambito del quale sono state sollevate le questioni di legittimità costituzionale definite da questa Corte con la sentenza n. 240 del 2021, e l'essere quindi interessato «a far definire l'efficacia» di tale pronuncia, non essendo detto interesse in alcun modo riconducibile alla citata previsione dell'art. 4, comma 3, delle Norme integrative;
che inconferenti appaiono altresì i richiami di F.M. D. alla sentenza n. 294 del 2011, che non contiene alcuna statuizione in contrasto con la costante giurisprudenza di questa Corte, oggi recepita dal già citato art. 4, comma 3, delle Norme integrative, sull'ammissibilità dell'intervento di terzi nel giudizio di legittimità costituzionale;
che, parimenti inconferente risulta, infine, il riferimento alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 23 giugno 1993, Ruiz-Mateos contro Spagna, che concerne unicamente i diritti processuali, nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, di soggetti che siano al tempo stesso parti del giudizio principale;
che, in conclusione, l'intervento di F.M. D. deve essere dichiarato inammissibile.
per questi motivi
la Corte costituzionale
dichiara inammissibile l'intervento in giudizio di F.M. D.
F.to: Augusto Antonio Barbera, Presidente