Ordinanza emessa all'udienza del 23 gennaio 2024 e allegata alla sentenza n. 22 del 2024
CORTE COSTITUZIONALE
ORDINANZA
Visti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), promosso dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, con ordinanza del 7 aprile 2023, iscritta al n. 83 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 2023.
Rilevato che, con atto depositato il 12 luglio 2023, nel giudizio è intervenuta la T. spa che non riveste la qualità di parte del giudizio principale;
che l'interveniente, società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, concessionaria per il trasporto pubblico locale nella Provincia di P., deduce l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, per difetto di motivazione e di rilevanza, perché sarebbe fondata sull'erroneo presupposto della perdurante operatività dei consigli di disciplina e, quindi, della nullità del procedimento disciplinare e del licenziamento/destituzione del lavoratore autoferrotranviere comminata dal datore di lavoro senza l'intervento di tale organo;
che la T. spa, con la memoria depositata in prossimità dell'udienza, precisa di non avere interesse a contrastare l'accoglimento della questione sollevata dal rimettente per eccesso di delega, ma solo a contestare la tesi della sopravvivenza dei consigli di disciplina.
Considerato che l'interveniente suddetta non è parte del giudizio principale;
che l'art. 4, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale stabilisce che, nei giudizi in via incidentale, «[p]ossono intervenire i titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio»;
che, come ribadito dalla costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 159 del 2019 e n. 237 del 2013; ordinanze allegate alle sentenze n. 130 del 2023, n. 158 del 2020, n. 206 del 2019 e n. 16 del 2017), la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta, di regola, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative);
che in questo ambito è ammesso soltanto l'intervento di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura;
che, quindi, l'intervento è ammissibile solo nell'ipotesi in cui l'incidenza sulla posizione soggettiva dell'interveniente non derivi, come per tutte le altre situazioni sostanziali disciplinate dalla norma censurata, dalla pronuncia sulla legittimità costituzionale della legge stessa, ma sia conseguenza immediata e diretta dell'effetto che la pronuncia di questa Corte produrrebbe sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo (ordinanze allegate alle sentenze n. 130 del 2023, n. 210 del 2021, n. 158 e n. 30 del 2020, n. 206 e n. 253 del 2019; sentenze n. 180 del 2021 e n. 46 del 2021);
che, alla luce di tali premesse, la T. spa, rinvenendo la ragione fondante del proprio intervento nella semplice analogia della sua posizione sostanziale in una regione diversa da quella della parte convenuta nel giudizio principale, non può ritenersi portatrice di un interesse specifico direttamente riconducibile all'oggetto del giudizio principale, che ne legittimi l'intervento nel giudizio costituzionale incidentale (sentenza n. 130 del 2023 e n. 106 del 2019; ordinanza n. 191 del 2021);
che l'intervento va pertanto dichiarato inammissibile.
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile l'intervento in giudizio della T. spa.
F.to: Augusto Antonio Barbera, Presidente