Nella sentenza n. 172 del 2024, la Corte ha dichiarato l’illegittimità della legge della Regione Siciliana 5 luglio 2023, n. 6, recante le “Disposizioni transitorie sulle elezioni degli organi degli enti di area vasta”. Tale legge prevedeva un ulteriore rinvio - dopo sedici precedenti proroghe- delle elezioni per i Presidenti dei liberi consorzi comunali e dei consigli metropolitani, rimandandole a una data da stabilire tramite decreto del Presidente della Regione Siciliana, e prorogava inoltre il termine per la gestione commissariale delle funzioni dei Presidenti dei liberi consorzi comunali.
Rifacendosi alla propria giurisprudenza, la Corte ha ribadito che, impedendo la costituzione degli organi elettivi dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane e prorogando il commissariamento delle funzioni dei rispettivi Presidenti, il legislatore siciliano ha disatteso il dovere, sancito dagli artt. 5 e 114 della Costituzione, di istituire enti di area vasta rispettandone l’autonomia. Ciò in ragione della «natura costituzionalmente necessaria degli enti previsti dall’art. 114 Cost., quali “costitutivi della Repubblica”, e del carattere autonomistico conferito loro dall’art. 5 Cost.» (sentenza n. 136 del 2023).
Viene, inoltre, chiarito che la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1 della menzionata legge regionale, non sortisce il paventato effetto di impedire lo svolgimento nel breve termine delle elezioni degli organi degli enti di area vasta siciliani, avendo medio tempore il legislatore regionale nuovamente regolato la materia ed essendo state indette, sulla base della nuova disciplina, le elezioni per il giorno 15 dicembre 2024.