- 17-10-2024

La sent. n. 164 del 2024 dichiara infondata la questione proposta nei confronti del l’art. 133, comma 1-bis, cod. proc. pen. sull’assunto che la norma precluderebbe l’ordine di accompagnamento coattivo del querelante di cui sia stata ricusata dal querelato la remissione di querela conseguente alla mancata comparsa del querelante stesso in udienza. L’infondatezza è ricavata peraltro da una interpretazione adeguatrice orientata alla conformità ai parametri evocati (artt. 24, 111 e 117, comma 1, Cost. quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 3, lettera d), CEDU). La Corte ritiene, infatt,i che, nell’ipotesi in cui la remissione della querela sia stata ricusata dall’imputato e il processo prosegua, il giudice conservi il potere di disporre l’accompagnamento coattivo del querelante. Ma perché tale potere possa essere esercitato, dovranno ricorrere i presupposti di carattere generale stabiliti dall’art. 133, comma 1, cod. proc. pen. e, cioè, che il querelante, in veste di testimone, regolarmente citato o convocato, abbia omesso, senza un legittimo impedimento, di comparire alla nuova udienza disposta dopo l’avvenuta ricusazione da parte dell’imputato, affinché l'imputato stesso possa pienamente dispiegarsi il diritto di difesa e al pieno accertamento di merito sul contenuto delle accuse a suo tempo rivoltegli.