- 17-10-2024

Con la sent. n. 162 del 2024, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2-ter, del dlgs. n. 159 del 2011, limitatamente alle parole «se esso si è protratto per almeno due anni» in quanto tale  disposizione reintroduce, di fatto, una presunzione di persistente pericolosità laddove la sospensione connessa allo stato di detenzione dell’interessato sia inferiore a due anni. Tale soluzione è apparsa, oltre che non in sintonia con la giurisprudenza costituzionale in materia di misure di sicurezza,  lesiva dell’art. 3 Cost., risultando per un verso intrinsecamente irragionevole e per altro verso foriera di un’irragionevole disparità di trattamento rispetto alla parallela disciplina oggi applicabile ad altre misure di sicurezza; dell’art. 13 Cost., prevedendo la disciplina censurata un meccanismo di tutela giurisdizionale successivo e soltanto eventuale (perché attivabile soltanto su istanza di parte) su un requisito centrale come quello della pericolosità dell’interessato; e dell’art. 27 Cost., considerandosi come un trattamento penitenziario in ipotesi protrattosi fino a due anni sia radicalmente inidoneo a modificare l’attitudine antisociale di chi vi è sottoposto.