Sentenza n. 176 del 2023

SENTENZA N. 176

ANNO 2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Silvana SCIARRA

Giudici: Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 25 e 26, commi 1 e 2, della legge della Regione Abruzzo 22 agosto 2022, n. 24 (Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2022/2024, modifiche alle leggi regionali 9/2022, 10/2022 e 11/2022 in attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 24 ottobre 2022, depositato in cancelleria il 25 ottobre 2022, iscritto al n. 84 del registro ricorsi 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell’anno 2022.

Visto l’atto di costituzione della Regione Abruzzo;

udito nell’udienza pubblica del 20 giugno 2023 il Giudice relatore Luca Antonini;

uditi l’avvocato dello Stato Giancarlo Caselli per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Stefania Valeri per la Regione Abruzzo;

deliberato nella camera di consiglio del 21 giugno 2023.

Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso notificato il 24 ottobre 2022 e depositato il 25 ottobre 2022 (reg. ric. n. 84 del 2022), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli artt. 25 e 26, commi 1 e 2, della legge della Regione Abruzzo 22 agosto 2022, n. 24 (Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2022/2024, modifiche alle leggi regionali 9/2022, 10/2022 e 11/2022 in attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili), in riferimento, complessivamente, agli artt. 3, 81, terzo comma, 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione.

1.1.– Il ricorso ricorda che la Regione Abruzzo è impegnata dal 2007 nel piano di rientro dal disavanzo sanitario, attualmente proseguito attraverso il Programma operativo 2019-2021, approvato con deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2021, n. 880, e rileva che gli interventi individuati dal suddetto Programma operativo sarebbero vincolanti per la regione allo stesso sottoposta, in forza dell’art. 2, comma 80, sesto periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)». Tale disposizione, al pari di quella di cui all’art. 1, comma 796, lettera b), ottavo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», esprimerebbe un «principio di coordinamento della finanza pubblica» (è citata la sentenza di questa Corte n. 91 del 2012).

Su tali premesse il ricorso articola i motivi di impugnazione delle disposizioni regionali che «compromette[rebbero] i vincoli posti dal Piano di rientro dal disavanzo sanitario».

1.2.– L’impugnato art. 25 della legge reg. Abruzzo n. 24 del 2022 sostituisce integralmente l’art. 23 della legge della Regione Abruzzo 11 marzo 2022, n. 5 (Disposizioni per l’attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni), del quale il ricorso riporta i primi due commi, che così stabiliscono:

«1. La legge regionale 21 dicembre 2021, n. 28 (Contributo a sostegno dell’acquisto di dispositivi per contrastare l’alopecia secondaria e attività di supporto in favore dei pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia) è rifinanziata, nell’ambito del bilancio regionale di previsione finanziario 2022/2024, per l’importo di euro 100.000,00 per l’esercizio 2022 e per l’importo di euro 250.000,00 per ciascuna delle annualità 2023 e 2024.

2. Agli oneri finanziari di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse dello stanziamento denominato “Contributo acquisto dispositivi per contrastare alopecia secondaria pazienti oncologici”, alla Missione 12, Programma 10, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2022-2024».

Pur dando atto che la Regione Abruzzo garantirebbe «tali prestazioni con risorse non destinate alla sanità, bensì al settore sociale», il ricorrente lamenta che le stesse si configurerebbero «comunque quale misura di assistenza “supplementare” (c.d. extra L.E.A.)» laddove, invece, durante l’attuazione del Piano la Regione non potrebbe «introdurre prestazioni comunque afferenti al settore sanitario ulteriori e ampliative rispetto a quelle previste dallo Stato».

Richiamando la sentenza n. 190 del 2022 di questa Corte, che avrebbe ribadito il carattere «assolutamente obbligatori[o]» degli interventi individuati dal Piano, il motivo di ricorso conclude che la disposizione regionale impugnata violerebbe sia l’art. 117, terzo comma, Cost., nelle materie di potestà legislativa concorrente del «coordinamento della finanza pubblica» e della «tutela della salute», in relazione all’art. 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009, sia l’art. 81, terzo comma, Cost., poiché l’effettuazione di altre spese, in una condizione di risorse contingentate, determinerebbe anche «il problema della congruità della copertura della spesa “necessaria”, posto che un impiego di risorse per prestazioni “non essenziali” verrebbe a ridurre corrispondentemente le risorse per quelle essenziali».

1.3.– Della stessa legge regionale è impugnato l’art. 26, comma 1, ai sensi del quale «[l]a Regione Abruzzo, al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2 nel territorio regionale, concede un contributo “una tantum” non inferiore a 1.000,00 euro a ciascun lavoratore e lavoratrice impiegato nelle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) abruzzesi nelle attività di contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19».

Il ricorrente premette che, in disparte la possibilità di estenderla ad altre tipologie di lavoro, la disposizione si riferirebbe ai lavoratori dipendenti delle citate aziende, il cui rapporto avrebbe «natura privatistica», come previsto sia dall’art. 11 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell’articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328), sia dall’art. 15 della legge della Regione Abruzzo 24 giugno 2011, n. 17, recante «Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)».

In forza della citata disposizione statale, inoltre, la disciplina del rapporto sarebbe demandata alla contrattazione collettiva «secondo i criteri e le modalità» di cui al Titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

1.3.1.– In tale contesto normativo, la disposizione regionale impugnata violerebbe la competenza legislativa esclusiva statale in materia di «ordinamento civile», di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., attribuendo un emolumento economico aggiuntivo, seppure una tantum, a dipendenti pubblici, in contrasto con gli artt. 40 e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), che ricondurrebbero alla contrattazione collettiva sia la disciplina del rapporto di lavoro pubblico privatizzato, sia la determinazione del trattamento economico.

Sarebbe leso anche il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., per la disparità di trattamento determinata dalla norma regionale in esame rispetto alla «restante categoria di personale operante presso le ASP di riferimento e di altri territori regionali».

1.3.2.– Infine, assumendo che il contributo riconosciuto dalla disposizione regionale impugnata integri un «livello ulteriore di assistenza», la cui erogazione sarebbe inibita alla Regione Abruzzo in costanza del piano di rientro dal disavanzo sanitario, il ricorso lamenta il contrasto anche con l’art. 117, terzo comma, Cost., nelle materie del «coordinamento della finanza pubblica» e della «tutela della salute», in relazione all’art. 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009.

1.4.– Del richiamato art. 26 è impugnato anche il comma 2 che, «[p]er le medesime finalità di cui al comma 1», autorizza «altresì un contributo alle Residenze Protette private, accreditate e contrattualizzate, indicate nell’allegato 1C alla deliberazione di Giunta regionale n. 656 dell’11 ottobre 2021».

Il ricorrente ricorda che i rapporti tra il Servizio sanitario nazionale e i soggetti erogatori privati sono regolati mediante appositi accordi contrattuali previsti dall’art. 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421). Tali accordi, ai sensi del successivo art. 8-sexies, dovrebbero remunerare le prestazioni rese dai soggetti privati accreditati attraverso la corresponsione di tariffe omnicomprensive, così che non sarebbero remunerabili «i singoli fattori produttivi delle imprese sanitarie» che si convenzionino, «ivi compreso il costo del personale».

D’altro canto, proprio in correlazione con la pandemia da COVID-19, il legislatore statale avrebbe autorizzato le regioni a riconoscere esclusivamente incrementi tariffari, nei limiti della tariffa massima nazionale, ovvero un incremento di budget determinato dall’acquisto di un maggiore numero di prestazioni nel rispetto dell’equilibrio economico finanziario del Servizio sanitario regionale (è richiamato l’art. 4, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77).

La disposizione regionale impugnata si porrebbe, dunque, «in ulteriore contrasto con l’articolo 81 e con l’articolo 117, terzo comma, Cost., e con l’articolo 8-sexies del D.Lgs. n. 502/1992, quale norma statale interposta».

2.– La Regione Abruzzo, in persona del Presidente pro tempore, si è costituita in giudizio chiedendo di dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 25 e 26, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 24 del 2022.

2.1.– L’impugnativa del suddetto art. 25 sarebbe anzitutto irragionevole e illogica, colpendo una misura diretta al contenimento della spesa pubblica. Infatti, questa norma avrebbe rifinanziato gli interventi introdotti dalla legge della Regione Abruzzo 21 dicembre 2021, n. 28 (Contributo a sostegno dell’acquisto di dispositivi per contrastare l’alopecia secondaria e attività di supporto in favore dei pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia), riducendo gli stanziamenti agli stessi destinati rispetto agli importi originariamente da quella stabiliti, nonché rispetto alla rideterminazione successivamente operata dall’art. 23 della legge reg. Abruzzo n. 5 del 2022.

2.1.1.– Ad ogni modo, le prestazioni rifinanziate dalla disposizione regionale impugnata non rivestirebbero natura strettamente sanitaria o terapeutica, essendo piuttosto rivolte a migliorare la qualità della vita dei soggetti che hanno subìto trattamenti chemioterapici e a favorire il loro ritorno al lavoro e alla socialità, a sostenere i disagi psicologici derivanti dalla malattia e dalle cure, nonché a risolvere problematiche di natura estetica.

Si tratterebbe, quindi, di prestazioni afferenti «al settore sociale e della vita di relazione degli individui», che non configurerebbero «un livello di assistenza sanitaria “supplementare”» precluso alle regioni soggette a un Piano di rientro.

L’intervento normativo avrebbe dunque coerentemente posto i relativi oneri finanziari a carico della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e non della Missione 13 (Tutela della salute), senza distogliere né ridurre le risorse destinate al Piano di rientro e, quindi, alla sanità.

2.2.– Le stesse ragioni varrebbero a confutare la doglianza che il ricorrente muove all’art. 26, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 24 del 2022, denunciato, in particolare, perché la previsione di un contributo una tantum non sarebbe coerente con il piano di rientro dal disavanzo sanitario.

Andrebbero disattese anche le altre censure aventi a oggetto la suddetta disposizione, che non sarebbe «idonea ad attribuire direttamente il contributo ad ogni singolo lavoratore delle ASP», dovendo piuttosto essere «intesa nel senso che» siano queste ultime, destinatarie dello stanziamento regionale, a riconoscere gli emolumenti al proprio personale «in sede di contrattazione decentrata integrativa e nel rispetto della normativa statale vigente in materia».

Considerato in diritto

1.– Con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 84 del 2022), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli artt. 25 e 26, commi 1 e 2, della legge reg. Abruzzo n. 24 del 2022, in riferimento, complessivamente, agli artt. 3, 81, terzo comma, 117, commi secondo, lettera l), e terzo, Cost.

2.– Il primo motivo di ricorso concerne l’art. 25 il quale, nel sostituire l’art. 23 della legge reg. Abruzzo n. 5 del 2022, stanzia le risorse per il rifinanziamento degli interventi introdotti dalla legge reg. Abruzzo n. 28 del 2021 e provvede alla relativa copertura.

Il ricorso statale, sul presupposto che la disposizione regionale impugnata preveda misure di assistenza supplementari rispetto ai LEA garantiti dal Servizio sanitario nazionale, lamenta che la Regione Abruzzo non potrebbe introdurre tali prestazioni, in quanto «in contrasto con il Piano di rientro dal disavanzo sanitario». La stessa violerebbe pertanto l’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione al principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica espresso dall’art. 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009, che sancirebbe il carattere obbligatorio, per le regioni sottoposte al Piano di rientro, degli interventi dallo stesso individuati.

La medesima disposizione regionale contrasterebbe anche con l’art. 81, terzo comma, Cost., poiché l’effettuazione di spese non obbligatorie, in una condizione di risorse contingentate, verrebbe a ridurre la «spesa “necessaria”» per le prestazioni essenziali.

3.– Le questioni non sono fondate.

Non è controverso che la Regione Abruzzo sia impegnata nel piano di rientro dal disavanzo sanitario, avviato nel 2007 e attualmente proseguito in forza della deliberazione della Giunta regionale della Regione Abruzzo 17 gennaio 2023, n. 14 (Presa d’atto e approvazione del “Programma operativo 2022-2024 Regione Abruzzo”).

Ciò comporta che essa, per un verso, è tenuta a dare attuazione agli interventi individuati dal suddetto Programma operativo e, per altro verso, non può introdurre livelli di assistenza sanitaria ulteriori rispetto a quelli essenziali, al cui prioritario ripristino nel territorio regionale sono strumentali le attività declinate nel richiamato documento.

In altri termini, «l’assoggettamento ai vincoli dei piani di rientro dal disavanzo sanitario impedisce la possibilità di incrementare la spesa sanitaria per motivi non inerenti alla garanzia delle prestazioni essenziali e per spese, dunque, non obbligatorie» (sentenza n. 161 del 2022).

Tuttavia, le censure statali non dimostrano, limitandosi ad affermarlo in maniera generica e apodittica, che quelle finanziate dalla norma regionale impugnata rientrino nel genus degli extra LEA e nemmeno che risulti incrementata la spesa sanitaria.

3.1.– Sotto il primo profilo, la legge reg. Abruzzo n. 28 del 2021, rifinanziata dall’impugnato art. 25, ha previsto alcune misure a favore dei pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia, «supportandone il miglioramento della qualità della vita, il ritorno al lavoro e alla socialità e sostenendo i disagi psicologici derivanti dalla malattia e dalle cure» (art. 1, comma 2).

In particolare, la suddetta legge regionale, agli artt. 2 e 3, riconosce ai pazienti un contributo, sotto forma di rimborso parziale e una tantum, rispettivamente, «per l’acquisto di protesi tricologiche» e «per l’esecuzione di dermopigmentazione o trucco permanente per la risoluzione di problematiche di natura estetica»; agli artt. 4 e 6, prevede contributi, rispettivamente, alle aziende sanitarie locali per l’acquisto di caschetti refrigerati e alle organizzazioni del terzo settore «per lo svolgimento di attività di ascolto e sostegno ai pazienti» oncologici.

Emerge agevolmente che nessuna delle misure introdotte dalla legge reg. Abruzzo n. 28 del 2021 riguarda prestazioni a contenuto terapeutico necessarie al trattamento della malattia oncologica. Piuttosto, proprio in considerazione degli effetti collaterali delle cure cui i pazienti sono stati sottoposti e in coerenza con la finalità enunciata dal citato art. 1, comma 2, esse si collocano nell’area delle prestazioni di natura sociale, attivate per favorire la ripresa delle relazioni interpersonali dopo il periodo della malattia e per sostenere i disagi psicologici da questa derivanti.

Nella disposizione regionale impugnata va quindi ravvisata «una finalità diversa da quella della tutela della salute», esulando l’ambito di applicazione della stessa «da quello oggetto di garanzia dei livelli essenziali di assistenza» (sentenza n. 94 del 2019).

D’altro canto, nel senso indicato converge il disposto dell’art. 9 della citata legge regionale, che coerentemente individua per l’attuazione della stessa, quale dipartimento regionale competente, quello sulle politiche sociali.

3.2.– Inoltre, la censura statale si rivela non fondata anche perché la disposizione regionale impugnata, nel disporre il rifinanziamento dei suddetti interventi sociali a favore dei pazienti oncologici, non ha inciso sulla parte del bilancio regionale destinata alla tutela della salute.

Infatti, le risorse individuate per tali misure sono allocate nella Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e la relativa copertura proviene da fondi non sanitari, come risulta dai commi 2 e 3 dell’art. 23 della legge reg. Abruzzo n. 5 del 2022, sostituito dalla disposizione impugnata.

Da ciò consegue che nella specie non si attivano i vincoli connessi ai piani di rientro dal disavanzo sanitario, poiché la norma regionale impugnata ha introdotto i benefici in questione nell’esercizio della competenza residuale nella materia dei servizi sociali «facendoli confluire nelle congruenti voci di spesa del bilancio regionale» (sentenza n. 36 del 2021, punto 5.3. del Considerato in diritto).

3.3.– Le considerazioni che precedono valgono anche a ritenere non fondata la prospettata violazione dell’art. 81, terzo comma, Cost.

Nel caso in esame, infatti, il riscontrato carattere sociale delle prestazioni finanziate e, soprattutto, la estraneità delle relative risorse al perimetro delle entrate e uscite sanitarie di cui all’art. 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), escludono in radice che venga in rilievo l’evocato tema dell’elusione dell’obbligo di garantire la «spesa “necessaria”» destinata ai livelli essenziali di assistenza.

4.– Il secondo motivo di ricorso concerne il comma 1 dell’art. 26 della legge reg. Abruzzo n. 24 del 2022, ai sensi del quale «[l]a Regione Abruzzo, al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2 nel territorio regionale, concede un contributo “una tantum” non inferiore a 1.000,00 euro a ciascun lavoratore e lavoratrice impiegato nelle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) abruzzesi nelle attività di contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19».

Il Presidente del Consiglio dei ministri ravvisa in questa previsione la violazione: a) della competenza legislativa esclusiva statale in materia di «ordinamento civile», di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., essendo l’emolumento economico aggiuntivo erogato senza assicurare la cosiddetta riserva di contrattazione collettiva, prevista dagli artt. 40 e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001; b) del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., per la disparità di trattamento determinata dalla suddetta norma regionale rispetto alla «restante categoria di personale operante presso le ASP di riferimento e di altri territori regionali»; c) dell’art. 117, terzo comma, Cost., nelle materie del «coordinamento della finanza pubblica» e della «tutela della salute», in relazione all’art. 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009, sull’assunto che il contributo riconosciuto dalla medesima disposizione regionale integri un «livello ulteriore di assistenza», precluso alla Regione Abruzzo in costanza del Piano di rientro dal disavanzo sanitario.

4.1.– La prima censura, riferita alla lesione della competenza legislativa esclusiva statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., è fondata.

L’art. 26, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 24 del 2022 ha senza dubbio l’effetto di riconoscere direttamente un emolumento economico, nell’importo minimo indicato, ai dipendenti delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), il cui rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 15, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 17 del 2011 e della normativa statale da questo richiamata, «ha natura privatistica ed è disciplinato» dalle norme sul pubblico impiego privatizzato.

In questi termini, nell’attribuire tale importo, per quanto una tantum, la norma regionale impugnata non coinvolge in alcun modo la contrattazione collettiva, al contrario di quanto richiedono i principi espressi dagli artt. 40 e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, disposizioni interposte dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che assegna allo Stato la competenza legislativa esclusiva nella materia dell’«ordinamento civile».

La giurisprudenza di questa Corte è infatti costante nel ritenere che a tale materia debba «ricondursi la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici e quindi anche regionali, “retta dalle disposizioni del codice civile e dalla contrattazione collettiva” nazionale, cui la legge dello Stato rinvia» (sentenza n. 146 del 2019), con la conseguenza che risulta costituzionalmente illegittima una norma regionale che, come quella in esame, «intenda sostituirsi alla negoziazione delle parti, quale imprescindibile fonte di disciplina del rapporto di pubblico impiego» (sentenza n. 155 del 2022).

4.1.1.– D’altro canto, si rivela priva di fondamento l’interpretazione avanzata dalla difesa regionale, secondo la quale le reali beneficiarie dello stanziamento sarebbero le ASP regionali, che di conseguenza sarebbero tenute ad attivare la contrattazione integrativa prima di «riconoscere i previsti emolumenti al proprio personale».

Il tenore letterale dell’impugnato art. 26, comma 1, non lascia, infatti, alcuno spazio alla possibilità di ritenere che le risorse, direttamente destinate a favore dei lavoratori, debbano invece prima transitare nei fondi per la contrattazione integrativa presenti nei bilanci delle ASP: la disposizione impugnata è del tutto priva degli indici che questa Corte, in precedenti occasioni, ha potuto riscontrare in previsioni legislative di altre regioni, similmente dirette a disciplinare il riconoscimento di emolumenti agli operatori sanitari impegnati nella emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare, in quei giudizi il vulnus alla riserva di contrattazione collettiva è stato escluso rilevando che il riconoscimento economico non veniva attribuito direttamente, perché le disposizioni censurate rinviavano vuoi al «previo accordo tra l’Assessorato regionale della salute e le rappresentanze sindacali dei lavoratori» (sentenze n. 155 del 2023 e n. 155 del 2022), vuoi «alla “concertazione” con le organizzazioni sindacali la individuazione del personale destinatario e la quantificazione della relativa indennità» (sentenza n. 5 del 2022).

4.2.– Va quindi dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 26, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 24 del 2022.

Restano assorbite le ulteriori censure.

5.– Dell’art. 26 della citata legge regionale è impugnato anche il comma 2 in forza del quale, per le medesime finalità di cui al comma precedente – ovvero, «al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2 nel territorio regionale» – «la Regione concede altresì un contributo alle Residenze Protette private, accreditate e contrattualizzate, indicate nell’allegato 1C alla deliberazione di Giunta regionale n. 656 dell’11 ottobre 2021», avente a oggetto, tra l’altro, la individuazione dei soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e l’approvazione dei tetti massimi di spesa per ciascuno stabiliti.

Il ricorrente lamenta il contrasto con gli artt. 81 e 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 8-sexies del d.lgs. n. 502 del 1992, espressione del principio della omnicomprensività delle tariffe che remunerano le prestazioni rese dai soggetti privati accreditati, ostativo della possibilità di compensare i singoli fattori produttivi delle imprese sanitarie che si convenzionino, ivi compreso il costo del personale.

5.1.– La questione promossa in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., è fondata.

Va ricordato che, ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992, i soggetti privati accreditati possono essere coinvolti nella programmazione regionale sanitaria previa stipula di appositi contratti che, tra l’altro, indicano «il volume massimo di prestazioni che le strutture […] si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza» (lettera b) e il corrispettivo globale per le attività concordate, in base all’applicazione di valori tariffari (lettera d). Inoltre, tali accordi indicano «la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione» globale appena menzionato, prevedendo la riduzione del volume massimo di prestazioni «in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell’anno, dei valori unitari dei tariffari regionali» (lettera e-bis).

Il successivo art. 8-sexies (rubricato «Remunerazione»), al comma 1, specifica che «[l]e strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale sono finanziate secondo un ammontare globale predefinito indicato negli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies e determinato in base alle funzioni assistenziali e alle attività svolte nell’ambito e per conto della rete dei servizi di riferimento», prescrivendo che per le funzioni assistenziali il criterio di remunerazione si basi sul «costo standard di produzione del programma di assistenza» mentre per le attività diverse la remunerazione avvenga in base a «tariffe predefinite per prestazione».

La disciplina illustrata conferma il principio di omnicomprensività della tariffa dedotto dal ricorso statale; del resto questa Corte ha già rilevato che l’assetto della disciplina dell’erogazione e della remunerazione delle prestazioni sanitarie è caratterizzato, tra l’altro, proprio «dalla remunerazione in base al sistema a tariffa, allo scopo di ottenere un maggiore controllo della spesa, programmata e suddivisa tra i diversi soggetti erogatori, grazie alla fissazione di volumi massimi delle prestazioni erogabili» (sentenza n. 94 del 2009).

5.2.– L’art. 8-sexies del d.lgs. n. 502 del 1992 rientra, inoltre, tra i principi fondamentali nella materia della «tutela della salute» (sentenze n. 192 del 2017 e n. 124 del 2015), nonché, insieme al precedente art. 8-quinquies, anche in quelli del «coordinamento della finanza pubblica», perché «le regioni sono chiamate a contribuire al raggiungimento di un ragionevole punto di equilibrio tra l’esigenza di assicurare (almeno) i livelli essenziali di assistenza sanitaria e quella di garantire una più efficiente ed efficace spesa pubblica, anch’essa funzionale al perseguimento dell’interesse pubblico del settore» (sentenza n. 76 del 2023).

5.3.– Dal momento che la disposizione regionale impugnata riconosce un contributo ai soggetti accreditati e legati al Servizio sanitario regionale da un apposito contratto, ma al di fuori di tale fonte convenzionale e del sistema tariffario che la connota, essa introduce quindi una remunerazione ulteriore e aggiuntiva, in maniera difforme dal principio fondamentale, espresso dal suddetto art. 8-sexies, della remunerazione globale in base a tariffe omnicomprensive per le prestazioni acquisite da un soggetto accreditato dall’accordo contrattuale.

Ponendosi in contrasto con il richiamato principio fondamentale nelle materie della tutela della salute e del coordinamento della finanza pubblica e, pertanto, violando l’art. 117, terzo comma, Cost., l’art. 26, comma 2, della legge reg. Abruzzo n. 24 del 2022 va dichiarato costituzionalmente illegittimo.

Resta assorbita la ulteriore censura.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 26, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 22 agosto 2022, n. 24 (Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2022/2024, modifiche alle leggi regionali 9/2022, 10/2022 e 11/2022 in attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili);

2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 26, comma 2, della legge reg. Abruzzo n. 24 del 2022;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 25 della legge reg. Abruzzo n. 24 del 2022, promosse, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2023.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Luca ANTONINI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 28 luglio 2023