Ordinanza n. 96 del 2023

ORDINANZA N. 96

ANNO 2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Silvana SCIARRA

Giudici : Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, della legge della Regione Sardegna 6 luglio 2022, n. 11 (Rafforzamento delle strutture sanitarie regionali per le attività di contrasto alla pandemia da Covid-19), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 24 agosto 2022, depositato in cancelleria il 24 agosto 2022, iscritto al n. 58 del registro ricorsi 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell’anno 2022.

Visto l’atto di costituzione della Regione autonoma Sardegna;

udito nell’udienza pubblica del 18 aprile 2023 il Giudice relatore Franco Modugno;

uditi l’avvocato dello Stato Enrico De Giovanni per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Sonia Sau per la Regione autonoma Sardegna;

deliberato nella camera di consiglio del 18 aprile 2023.

Ritenuto che, con ricorso depositato il 24 agosto 2022 e iscritto al n. 58 del registro ricorsi 2022, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l’art. 2, comma 2, della legge della Regione Sardegna 6 luglio 2022, n. 11 (Rafforzamento delle strutture sanitarie regionali per le attività di contrasto alla pandemia da Covid-19), in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione e all’art. 4, lettera i), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna);

che la disposizione impugnata, nel prevedere la destinazione eventuale di risorse regionali per l’acquisto di prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale da soggetti privati accreditati, dispone che per tali risorse non si applicano le disposizioni di cui all’art. 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, e all’art. 45, comma 1-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 2019, n. 157;

che, secondo il ricorrente, i tetti di spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l’assistenza specialistica ambulatoriale e per l’assistenza ospedaliera, previsti dalle menzionate disposizioni statali, costituiscono principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, la cui deroga da parte della disposizione regionale impugnata violerebbe l’art. 117, terzo comma, Cost., il quale assegna tale materia alla potestà legislativa concorrente fra Stato e regioni;

che la disposizione impugnata avrebbe, altresì, ecceduto dall’ambito delle competenze regionali previsto dallo statuto speciale, il cui art. 4, lettera i), attribuisce al legislatore regionale la competenza legislativa in materia di «igiene e sanità pubblica», circoscrivendone l’esercizio «[n]ei limiti […] dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato»;

che, con atto depositato il 29 settembre 2022, si è costituita in giudizio la Regione autonoma Sardegna, chiedendo che fosse dichiarata inammissibile o, comunque sia, non fondata, la questione di legittimità costituzionale promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri;

che, in data 23 marzo 2023, la resistente ha depositato una memoria nella quale ha rilevato che, in seguito alla propria costituzione in giudizio, è stata approvata la legge della Regione Sardegna 21 febbraio 2023, n. 1 (Legge di stabilità 2023), il cui art. 5, comma 11, ha disposto la modifica della disposizione impugnata, e che le risorse di cui all’art. 2, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 11 del 2022 non sono state utilizzate, nelle more della sua vigenza, per la finalità ivi originariamente prevista, domandando pertanto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere;

che, nel corso dell’udienza pubblica del 18 aprile 2023, l’Avvocatura generale ha preso atto della richiesta della resistente, non contestando la mancata applicazione della disposizione impugnata.

Considerato che, nelle more del presente giudizio, l’art. 5, comma 11, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2023 ha sostituito la disposizione impugnata con la seguente: «[l]e risorse residue possono essere utilizzate, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore della sanità, per il finanziamento delle Risorse aggiuntive regionali (RAR) per il personale dipendente del Servizio sanitario regionale finalizzate all’erogazione di incentivi per lo smaltimento delle liste d’attesa, per un massimo di euro 8.000.000. La restante quota può essere destinata ad assicurare servizi di assistenza sanitaria nei mesi estivi in località turistiche»;

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la modifica della disposizione oggetto di questione di legittimità costituzionale in via principale, intervenuta in pendenza di giudizio, determina la cessazione della materia del contendere quando ricorrono simultaneamente due condizioni: il carattere satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso e la mancata applicazione medio tempore della disposizione impugnata (da ultimo, ex multis, ordinanza n. 55 del 2023; sentenze n. 268, n. 242, n. 240, n. 235 e n. 200 del 2022);

che, nel caso di specie, la prima delle due condizioni può ritenersi senz’altro soddisfatta poiché, all’esito della riforma, la disposizione non contempla più l’utilizzo di risorse regionali ai fini dell’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati, né tantomeno la deroga ai relativi tetti di spesa disposti dalla normativa statale;

che, quanto alla seconda condizione, la Regione autonoma Sardegna ha dichiarato che la disposizione impugnata non ha trovato applicazione, senza che l’Avvocatura generale abbia mosso obiezioni in proposito;

che tale affermazione appare comprovata dal carattere eventuale e residuale del ricorso alle risorse regionali ai fini previsti dall’art. 2, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 11 del 2022, per la cui attuazione sarebbe stata necessaria la previa adozione di tutti i provvedimenti volti allo stanziamento delle risorse ai fini del comma 1 del medesimo articolo;

che sussistono, pertanto, i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere in ordine alle questioni scrutinate.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, della legge della Regione Sardegna 6 luglio 2022, n. 11 (Rafforzamento delle strutture sanitarie regionali per le attività di contrasto alla pandemia da Covid-19), promosse, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione e all’art. 4, lettera i), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2023.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Franco MODUGNO, Redattore

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 maggio 2023.