SENTENZA N. 196
ANNO 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Paolo GROSSI Presidente
- Giorgio LATTANZI Giudice
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
- Franco MODUGNO ”
- Augusto Antonio BARBERA ”
- Giulio PROSPERETTI ”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, 7, comma 6, e 22, comma 1, della legge della Regione Basilicata 5 agosto 2016, n. 18 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee ed impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt, non facenti parte della rete di trasmissione nazionale, e delle linee e degli impianti indispensabili per la connessione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 30 settembre-4 ottobre 2016, depositato in cancelleria il 4 ottobre 2016 ed iscritto al n. 56 del registro ricorsi 2016.
Udito nell’udienza pubblica del 4 luglio 2017 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;
udito l’avvocato dello Stato Giacomo Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.− Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 3, 7, comma 6, e 22, comma 1, della legge della Regione Basilicata 5 agosto 2016, n. 18 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee ed impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt, non facenti parte della rete di trasmissione nazionale, e delle linee e degli impianti indispensabili per la connessione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili), per violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione.
1.1.− Deduce il ricorrente che la legge regionale impugnata reca norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee ed impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt, non facenti parte della rete di trasmissione nazionale, e delle linee e degli impianti indispensabili per la connessione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
La disciplina dettata dal legislatore non sarebbe rispettosa del riparto di competenze legislative fissato dall’art. 117, terzo comma, Cost., che assegna allo Stato il compito di elaborare i princìpi fondamentali regolanti la materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia.
L’introduzione di una soglia di riferimento (150.000 volt) nella individuazione degli impianti i cui processi autorizzatori sono disciplinati a livello regionale lascerebbe infatti scoperta tutta una serie di infrastrutture energetiche, che, non essendo ricomprese in quelle facenti parte della rete di trasporto nazionale, necessitano di un indirizzo regolatorio da parte dell’ente regionale.
La legge regionale impugnata si porrebbe così in contrasto con la normativa statale interposta in materia di energia, dettata dal decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.
Quest’ultimo avrebbe modificato il previgente assetto delle competenze tra Stato e Regioni, passando da un riparto della materia basato su criteri oggettivi, quali le soglie di tensione degli impianti elettrici, a uno incentrato sulla loro appartenenza o meno alla rete nazionale di trasporto dell’energia.
L’art. 1-sexies del d.l. n. 239 del 2003 dispone, infatti, che, al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell’energia elettrica, la costruzione e l’esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad un’autorizzazione unica rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, previa intesa con la Regione o le Regioni interessate.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, in particolare, ritiene censurabili gli artt. 3, 7, comma 6, e 22, comma 1, della legge regionale in esame, perché: a) il primo reca le definizioni ai fini dell’applicazione della legge, ma omette qualsivoglia riferimento alle linee di altissima tensione, nonostante esse possano anche non essere annoverate tra le strutture facenti parte della rete di trasporto nazionale; b) il secondo, nel disciplinare la presentazione della domanda di autorizzazione, ripropone il menzionato limite di tensione; c) il terzo, nel prevedere che l’esercente può, entro due anni dall’entrata in vigore della legge regionale, chiedere un’autorizzazione in sanatoria per gli impianti già in esercizio, fa anch’esso riferimento alla soglia di 150.000 volt.
Le disposizioni regionali impugnate, in conclusione, disattenderebbero l’assetto delle competenze fissate dal legislatore statale, creando di fatto un vuoto normativo nella regolamentazione delle linee elettriche con tensione superiore a 150.000 volt non facenti parte della rete di trasporto nazionale dell’energia.
2.− Con memoria depositata nella cancelleria di questa Corte il 29 maggio 2017, il ricorrente ha ribadito le deduzioni svolte nell’atto introduttivo.
Considerato in diritto
1.− Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 3, 7, comma 6, e 22, comma 1, della legge della Regione Basilicata 5 agosto 2016, n. 18 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee ed impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt, non facenti parte della rete di trasmissione nazionale, e delle linee e degli impianti indispensabili per la connessione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili), per violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione ai princìpi fondamentali della materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» recati dall’art. 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.
1.1.− Secondo il ricorrente, le norme censurate − che dettano le definizioni ai fini dell’applicazione della legge (art. 3) e disciplinano la presentazione delle domande di autorizzazione a regime e transitoria (rispettivamente, artt. 7, comma 6, e 22, comma 1) – sarebbero affette dal vizio comune di non avere regolato le procedure autorizzatorie relative alle linee elettriche con tensione superiore a 150.000 volt non appartenenti alla rete di trasporto nazionale.
Anche queste autorizzazioni, infatti, sarebbero ormai di competenza regionale, proprio in forza dell’art. 1-sexies citato, che avrebbe modificato il precedente assetto regolatorio incentrato sulla menzionata soglia quantitativa di tensione.
2.− Le questioni sono inammissibili, in primo luogo, per difetto di interesse.
2.1.− Con un’unica censura il Presidente del Consiglio dei ministri lamenta, in sostanza, che il legislatore regionale abbia omesso di regolare un tratto della materia e a tale censura il ricorrente fa seguire una richiesta di caducazione delle disposizioni impugnate.
Una pronuncia ablatoria, tuttavia, «non potrebbe recare alcuna effettiva utilità al fine della difesa delle posizioni sostanziali […] fatte valere, atteso che una tale pronuncia, avendo il solo effetto di privare di efficacia la disposizione impugnata, non potrebbe certamente assicurare quella disciplina […] dalla cui mancata adozione deriva, secondo lo stesso ricorrente, la lesione di dette posizioni» (sentenza n. 199 del 2014).
In ogni caso, la disciplina asseritamente mancante non «potrebbe essere introdotta con una pronuncia di questa Corte, non potendo essa, evidentemente, sostituirsi al legislatore regionale nell’esercizio della funzione legislativa allo stesso spettante in una materia di legislazione concorrente» (ancora sentenza n. 199 del 2014).
3.− Le questioni sono inammissibili, in secondo luogo, per insufficienza della motivazione posta a sostegno della comune censura e per mancata ricostruzione del quadro normativo di riferimento (sentenze n. 135 del 2017, n. 265 del 2016, n. 171, n. 82 e n. 60 del 2015; ordinanza n. 86 del 2016).
3.1.− L’assunto di fondo del ricorrente è che l’art. 1-sexies (comma 1) del d.l. n. 239 del 2003 avrebbe introdotto un nuovo riparto di competenze tra Stato e Regioni in relazione all’autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici, riparto fondato sulla loro appartenenza o meno alla rete di trasporto nazionale: l’autorizzazione degli impianti non riconducibili alla rete sarebbe ora, a prescindere dalla tensione (inferiore o superiore a 150.000 volt), di spettanza delle Regioni.
Un’adeguata prospettazione delle questioni sollevate avrebbe tuttavia richiesto un’articolata e ragionata ricostruzione della norma assunta a parametro interposto e delle altre che concorrono a regolare la materia.
3.2.− Il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382), mai espressamente abrogato, nel trasferire le funzioni amministrative statali alle Regioni e agli enti locali, all’art. 88, numero 4, mantiene in capo allo Stato la competenza sulle «opere concernenti le linee elettriche relative agli impianti elettrici superiori a 150 mila volts».
Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), anch’esso mai espressamente abrogato, conserva allo Stato le funzioni amministrative concernenti «le reti per il trasporto con tensione superiore a 150 KV, l’emanazione di norme tecniche relative alla realizzazione di elettrodotti, il rilascio delle concessioni per l’esercizio delle attività elettriche, di competenza statale, le altre reti di interesse nazionale di oleodotti e gasdotti» (art. 29, comma 2, lettera g), e affida invece alle Regioni e alle Province (artt. 30 e 31) la competenza ad autorizzare gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 KV (sentenze n. 313 del 2010 e n. 248 del 2006).
Lo stesso art. 1-sexies del d.l. n. 239 del 2003, al comma 5, prevede che «[l]e regioni disciplinano i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di reti elettriche di competenza regionale in conformità ai principi e ai termini temporali di cui al presente articolo, prevedendo che, per le opere che ricadono nel territorio di più regioni, le autorizzazioni siano rilasciate d’intesa tra le regioni interessate. In caso di inerzia o di mancata definizione dell’intesa, lo Stato esercita il potere sostitutivo ai sensi dell’articolo 120 della Costituzione».
Ai sensi dell’art. 7, commi 3 e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e delle elencazioni, attualmente vigenti, di cui agli Allegati II e III alla Parte seconda dello stesso decreto, alla Regione spetta la valutazione d’impatto ambientale per gli «[E]lettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica, non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, con tensione nominale superiore 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km», mentre allo Stato spetta la valutazione d’impatto ambientale per gli «[E]lettrodotti aerei con tensione nominale di esercizio superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km ed elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri», nonché per gli «[E]lettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 10 Km», e gli «[E]lettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 Km, qualora disposto all’esito della verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 20».
L’art. 3, comma 7, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica), poi, prevede che la rete di trasmissione nazionale − la cui individuazione concreta è rimessa a un successivo decreto ministeriale − ricomprende le reti di tensione uguale o superiore a 220 KV e le parti di rete, aventi tensioni comprese tra 120 e 220 KV, da individuare secondo criteri funzionali.
4.− Questo complesso quadro normativo, il cui esame – come detto − è stato completamente omesso dal ricorrente, avrebbe imposto una motivazione non «meramente assertiva» (sentenze n. 251 e n. 32 del 2015) del perché l’art. 1-sexies, comma 1, del d.l. n. 239 del 2003, nel prevedere la competenza statale sugli elettrodotti relativi alla rete di trasporto nazionale, avrebbe anche implicitamente attribuito alle Regioni le funzioni amministrative relative alle linee elettriche superiori a 150.000 volt (non facenti parte della rete nazionale), correlativamente abrogando le previgenti disposizioni che le attribuiscono allo Stato.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 7, comma 6, e 22, comma 1, della legge della Regione Basilicata 5 agosto 2016, n. 18 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee ed impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt, non facenti parte della rete di trasmissione nazionale, e delle linee e degli impianti indispensabili per la connessione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili), promosse, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2017.