SENTENZA N. 85
ANNO 1996
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Avv. Mauro FERRI, Presidente
- Prof. Luigi MENGONI
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con ricorso della Regione Toscana notificato il 27 marzo 1995, depositato in cancelleria il “31 marzo successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 2 settembre 1994, n. 53381, nonché dell'ordinanza-ingiunzione del direttore dell'Ufficio di Firenze dell'Ispettorato centrale repressione frodi n. 184/94 del 27 ottobre 1994, iscritto al n. 10 del registro “ conflitti 1995;
Udito nell'udienza pubblica del 6 febbraio 1996 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.
Ritenuto in fatto
1. - A seguito dell'ordinanza-ingiunzione n. 184/94 emessa il 27 ottobre 1994 dal direttore dell'Ufficio di Firenze dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, con la quale è stata comminata ad un privato una sanzione pecuniaria per impianto non autorizzato di viti, la Regione Toscana ha proposto, con ricorso ritualmente notificato e depositato, conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, chiedendo che la Corte dichiari che non spetta allo Stato irrogare le sanzioni amministrative previste, per la violazione delle disposizioni relative ai nuovi impianti di viti, dall'art. 4, terzo comma, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370 (convertito, con modificazioni, nella legge 4 novembre 1987, n. 460). La Regione ha chiesto che siano di conseguenza annullati sia l'ordinanza-ingiunzione che il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali n. 53381 del 2 settembre 1994, con il quale è stata delegata agli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressioni frodi l'adozione di sanzioni amministrative anche nella materia contestata.
La ricorrente osserva che, sin dalla legge 18 dicembre 1981, n. 749, ogni nuovo impianto di viti è subordinato ad apposita autorizzazione regionale. Questa disciplina è assistita da sanzioni amministrative. Difatti il decreto-legge n. 370 del 1987, nel dettare nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, stabilisce, tra l'altro, sanzioni per l'inosservanza dei regolamenti comunitari in materia agricola, disponendo che è soggetto al pagamento di una somma da uno a tre milioni di lire per ogni ettaro di vigneto abusivamente impiantato chiunque trasgredisce le disposizioni relative ai nuovi impianti di viti di cui agli artt. 6 e 8 del regolamento CEE n. 822/87, adottato dal Consiglio il 16 marzo 1987. L'attribuzione regionale troverebbe riscontro nello stesso art. 4, terzo comma, del decreto-legge n. 370 del 1987, che non solo prevede sanzioni pecuniarie per l'impianto non autorizzato di vigneti, ma stabilisce anche che la Regione provveda alla rimozione degli impianti non autorizzati, se il trasgressore non estirpa le viti entro il termine fissato dall'amministrazione regionale.
La ricorrente invoca il principio secondo il quale il potere di irrogare sanzioni è strettamente connesso alla funzione pubblica principale, cui accede con carattere di sussidiarietà. Essendo la Regione competente per quanto riguarda l'autorizzazione all'impianto di vigneti, la ricorrente ne deduce che spetta all'autorità regionale anche il potere di irrogare le sanzioni. Con il decreto impugnato il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali ha delegato i propri uffici periferici per l'adozione delle sanzioni pecuniarie amministrative previste, a tutela dell'intera normativa del regolamento comunitario n. 822/87, nelle materie indicate dagli artt. 2 e 3 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701 (convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1986, n. 898) e dagli artt. 4 e 5 del decreto-legge n. 370 del 1987. Nella delega sono state così comprese materie non solo di competenza statale, ma anche di competenza regionale, come è quella relativa agli impianti vitivinicoli.
Considerato in diritto
1. - Il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Toscana concerne il potere di comminare sanzioni amministrative per l'impianto non autorizzato di vigneti. La ricorrente denuncia come invasivi della sfera di competenze ad essa proprie sia l'ordinanza-ingiunzione n. 184/94 emessa il 27 ottobre 1994 dal direttore dell'Ufficio di Firenze dell'Ispettorato centrale repressioni frodi del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sia il decreto ministeriale n. 53381 del 2 settembre 1994, che delega agli uffici periferici dello stesso Ministero il potere di adottare sanzioni amministrative pecuniarie in materia di produzione e commercializzazione di prodotti agricoli, comprendendo nella delega anche le sanzioni previste dall'art. 4, terzo comma, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370 (convertito, con modificazioni, nella legge 4 novembre 1987, n. 460) per i nuovi impianti non autorizzati di viti.
La Regione Toscana, affermata la propria competenza ad autorizzare il nuovo impianto di vigneti, rivendica l'attribuzione, che considera accessoria, di irrogare le sanzioni amministrative previste in caso di violazione della disciplina sostanziale.
2. - Il ricorso è fondato.
Il potere di rilasciare le autorizzazioni per i nuovi impianti ed i reimpianti di viti, in osservanza delle norme relative alla produzione ed al controllo dello sviluppo del potenziale vitivinicolo stabilite dalla disciplina comunitaria (regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio del 16 marzo 1987), è attribuito alle Regioni nel contesto delle competenze ad esse proprie in materia di agricoltura (art. 117 della Costituzione) (sentenze n. 384 del 1994 e n. 284 del 1989). La competenza sanzionatoria amministrativa per l'inosservanza dei precetti legislativi segue la competenza sostanziale ed è complementare rispetto ad essa, giacché riguarda l'esercizio dell'azione amministrativa; la ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni in ordine alle sanzioni stesse rispecchia quindi fedelmente le materie alle quali le sanzioni si riferiscono (sentenze n. 28 del 1996, n. 115 del 1995 e n. 60 del 1993).
A questo principio si uniforma l'art. 4, terzo comma, del decreto-legge n. 370 del 1987, secondo quanto previsto sin dalla legge 18 dicembre 1981, n. 749. L'obbligo di munirsi dell'autorizzazione regionale per l'impianto di nuovi vigneti è assistito da una sanzione amministrativa pecuniaria rapportata ad ogni ettaro di terreno abusivamente impiantato, rafforzata dall'accessoria previsione del potere, espressamente attribuito all'autorità regionale, di rimozione degli impianti in danno del trasgressore.
Alla competenza sostanziale accede quella sanzionatoria amministrativa. Non spettando allo Stato irrogare le sanzioni previste dall'art. 4, terzo comma, del decreto-legge n. 370 del 1987, devono essere annullati l'ordinanza-ingiunzione n. 184/94, emanata il 27 ottobre 1994 dal direttore dell'Ufficio di Firenze dell'Ispettorato centrale repressione frodi, nonché il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali n. 53381 del 2 settembre 1994, nella parte in cui delega a propri uffici periferici il potere di emettere ordinanze-ingiunzioni anche in materia di impianto di viti.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, irrogare le sanzioni amministrative previste dall'art. 4, terzo comma, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 4 novembre 1987, n. 460, relative ai nuovi impianti di viti;
Annulla di conseguenza, l'ordinanza-ingiunzione n. 184/94 emessa il 27 ottobre 1994 dal direttore dell'Ufficio di Firenze dell'Ispettorato centrale repressione frodi, nonché il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali n. 53381 del 2 settembre 1994, nella parte in cui delega agli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi il potere di emanare ordinanze-ingiunzioni per le sanzioni amministrative previste dall'art. 4, terzo comma, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1996.
Mauro FERRI, Presidente
Cesare MIRABELLI, Redattore
Depositata in cancelleria il 21 marzo 1996.