SENTENZA N.451
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 861, recante: <Aumento dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 7 della legge 19 maggio 1967, n. 378, per il rifornimento idrico delle isole minori>, promosso con ricorso del Presidente della Giunta regionale della Sicilia, notificato l'8 febbraio 1979, depositato in Cancelleria il 16 febbraio successivo ed iscritto al n. 3 del registro ricorsi 1979.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;
uditi l'avv. Giuseppe Fazio per la Regione Sicilia e l'avv. dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1. - La Regione Sicilia propone questione di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 3 della legge statale 21 dicembre 1978, n. 861, recante <Aumento dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 7 della legge 19 maggio 1967, n. 378 per il rifornimento idrico delle isole minori>, per violazione dell'art. 43 dello Statuto siciliano e delle norme di attuazione contenute nel d.P.R. 9 aprile 1956, n. 111l. La disposizione impugnata, prevedendo, infatti, il trasferimento della <gestione> del rifornimento idrico dal Ministero della sanità alle regioni, avrebbe modificato la normativa di attuazione dello Statuto siciliano (art. 1 cpv. d.P.R. n. 1111 del 1956), che faceva salve le competenze statali in materia di igiene e sanità, senza osservare il procedimento all'uopo previsto dall'art. 43 dello Statuto medesimo.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi nel giudizio, contesta le deduzioni di parte ricorrente, rilevando che il trasferimento attuato con l'art. 3 della legge n. 861 del 1978 concerne le sole regioni a Statuto ordinario, come si desumerebbe dall'esplicito richiamo, contenuto nella norma impugnata, al d.P.R. n. 616 del 1977 ed alla legge n. 382 del 1975, oltrechè dalla separata disciplina che il successivo art. 4 contiene per quel che concerne il rifornimento idrico delle isole delle regioni a Statuto speciale.
2. - Il richiamo esplicito, contenuto nella disposizione impugnata, al d.P.R. n. 616 del 1977 ed alla legge n. 382 del 1975 vale a delimitare il campo della sua applicabilità, escludendo da esso le regioni a Statuto speciale; ciò anche a prescindere dalla successiva disciplina contenuta nell'art. 4, che riguarda peraltro non la <gestione> del rifornimento idrico, ma il rifornimento medesimo in se considerato.
La disposizione non é, dunque, idonea a modificare le norme di attuazione dello Statuto siciliano e, pertanto, neppure a violare l'art. 43 del medesimo. La questione relativa deve essere dunque dichiarata non fondata.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale proposta dalla Regione Sicilia nei confronti dell'art. 3 della legge dello Stato 21 dicembre 1978, n. 861 (Aumento dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 7 della legge 19 maggio 1967, n. 378, per il rifornimento idrico delle isole minori), per violazione dell'art. 43 dello Statuto della Regione siciliana e dell'art. 1 cpv. del d.P.R. 9 aprile 1956, n. 1111 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di igiene, sanità pubblica ed assistenza sanitaria).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25/03/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Aldo CORASANITI, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 14 Aprile 1988.